UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'
UNITRE
UNIVERSITA’ DELLE TRE ETA’
APS
SEDE DI GROSSETO
STATUTO
Approvato dalla Assemblea del 22/12/2023
Art. 1 – Denominazione – Sede - Durata
1) E’ costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs 117/17, Associazione di Promozione Sociale – Ente del Terzo Settore - la Sede locale dell’UNITRE di Grosseto, aderente all’Associazione Nazionale delle Università della Terza Età - UNITRE – Università delle Tre Età – APS.
2) L'Associaziome è apartitica, aconfessionale e senza scopo di lucro
3) L’Associazione locale, assume la denominazione di “UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETÁ - siglabile UNITRE - UNIVERSITA’ DELLE TRE ETA’ – APS - SEDE DI GROSSETO “, con sede in Grosseto. L’Associazione ha durata illimitata.
Art. 2 – Riconoscimento
La Sede locale, avendo ottenuto in data 22/01/1988 il riconoscimento ufficiale da parte dell’Associazione Nazionale UNITRE ai sensi dell’art. 5 dello Statuto Nazionale, ne utilizza la denominazione, la sigla e il marchio, adeguatamente brevettati e deoisitati e si impegna a rispettarne i principi dello Statuto stesso.
Art. 3 – Finalità e attività
1) La sede locale, quale associazione di promozione sociale (APS), svolge in via principale ed in favore dei propri associati le attività di interesse generale, indicate all'art 2 dello Statuto Nazionale, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di unità sociale, avvalendosiin modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti Associati e più precisamente:
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, di cui all'art.5, lettera f), del CTS; organizzazione e gestione di attività culturali , artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato di cui all'art.5, lettera i), del CTS;
- formazione extra scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa di cui all'art.5, lettera l), del CTS.
2) Essa, altresì, quale rete Associativa:
- svolge attività di coordinamento, tutela, rappresentanza,promozione o supporto degli enti del Terzo Settore suoi Associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali;
- promuovere partenariati e protocolli di intesa con le pubbliche amministrazioni e con soggetti privati.
3) Le finalità perseguite dalla sede locale sono quelle previste nella seconda parte dell'art. 2 dello Statuto Nazionale e più precisamente:
- educare;
- formare;
- informare;
- fare prevenzione nell’ottica di una educazione permanente, ricorrente e rinnovata e di un invecchiamento attivo;
- promuovere la ricerca;
- aprirsi al sociale e al territorio;
- operare un confronto ed una sintesi tra le culture delle precedenti generazioni e quella attuale al fine di realizzare una “Accademia di Umanità” che evidenzi “l’Essere oltre che il Sapere”;
- contribuire alla promozione culturale e sociale degli Associati mediante l’attivazione di incontri, corsi e laboratori su argomenti specifici e la realizzazione di altre attività affini predisponendo ed attuando iniziative concrete;
- promuovere, attuare e sostenere studi, ricerche ed altre iniziative culturali e sociali per realizzare un aggiornamento permanente e ricorrente degli Associati e per il confronto fra le culture generazionali diverse.
3) L’Associazione può realizzare le seguenti attività di interesse generale, di cui ai punti f), i),K) , l), v) e w) dell’Art. 5 del D.Lgs. 117/2017:
f) Interventi di tutela e valorizzazione patrimonio culturale e del paesaggio;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturali o religioso.
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.
v) Promozioni della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata.
w) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti dell’attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozioni delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.53 ed i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266 della legge 24 dicembre 2007, n. 244
L’Associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti cui all’art. 6 del D.Lgs 117/17. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.
Per lo svolgimento delle predette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente dele prestazioni di volontariato sia dei propri Associati, sia dei docenti e/o persone anche non associate.
Art. 4 – Adesioni
1) Le adesioni alla Sede avvengono senza alcuna distinzione di etnia, religione, nazionalità, condizione sociale, convinzione politica nel pieno rispetto dei principi di democrazia, apartiticità ed aconfessionalità.
2) Possono aderire all’associazione le persone fisiche che ne condividono le finalità e le attività.
3) Chi intende associarsi dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta con le proprie generalità complete e dovrà dichiarare di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, i Regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi associativi.
4) L’ammissione viene annotata nei libri degli associati.
L’eventuale deliberazione di rigetto della domanda deve essere motivata e il richiedente può, entro 60 giorni, chiedere che sulla stessa si pronunci l’Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
5) Lo status di associato ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dall’art. 5.
6) Con l’iscrizione alla Sede Locale l’Associato diviene a tutti gli effetti Associato dell’Associazione Nazionale.
Art. 5 – Associati - diritti e doveri
1) Sono Associati:
a) Gli Associati fondatori che hanno dato vita alla Associazione firmando l’atto costitutivo della Sede;
b) Gli Associati onorari, scelti secondo la procedura stabilita dal Regolamento, fra persone che, per professionalità, competenza e particolari benemerenze possono concorrere al prestigio, alla crescita ed all’efficienza della Sede locale;
c) Gli Associati docenti, che prestano la loro attività in modo gratuito e continuativo;
d) Tutti coloro che, avendo raggiunto la maggiore età, chiedano di aderire all’Associazione per condividerne le attività
2) Gli Associati partecipano alla vita sociale se in regola con la quota associativa annuale. La quota associativa è intrasmissibile a qualsiasi titolo,anche a causa di morte.
3) I diritti degli associati sono:
a) Hanno diritto all’elettorato attivo, decorsi 3 (tre) mesi dall’iscrizione nel libro degli Associati.
b) Hanno diritto all’elettorato passivo decorsi 3 (tre) mesi dall’iscrizione nel libro degli Associati
c) diritto di esaminareni libri sociali previa richiesta scritta al Presidente, con indicazione dei documenti che si vorrebbe consultare. L'autorizzazione, su appuntamento, deve essere rilasciata entro 20 giorni dalla richiesta. Eventuale richiesta di copia di atti, ove consentito dl R.E. 679/2016, saràa soggetta al pagamento dei relativi costi.
4) I doveri degli associati sono:
a) osservare il presente Statuto e lo Statuto Nazionale in esso richiamato:
b) uniformafsi alle deliberazioni adotatti dagli Organi per le attività, la vita Associativa e la partecipazione:
c) corrispondere puntualmente la quota Associativa annuale nella misura approvata dall'Assemblea ordinaria.
5) Si perde la qualità di Associato per decesso, dimissioni o perdurante morosità nel pagamento della quota sociale.
La decadenza per indegnità è deliberata dal Consiglio Direttivo e deve essere ratificata dall’Assemblea generale degli Associati.
Art. 6 – Organi della Sede Locale
Sono Organi della Sede locale:
a) L’Assemblea degli Associati;
b) Il Presidente;
c) Il Consiglio Direttivo;
Art. 7 – Volontari e attività di volontariato
1) Il volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.
Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’associazione, ai sensi dell’art. 17 c.4 del D.Lgs 117/17. Sono vietati i rimborsi di spesa di tipo forfetario.
2) I volontari devono essere associati e sono assicurati ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs 117/17.
Art. 8 – Composizione e competenze dell’Assemblea
1) L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti gli Associati.
2) L’Assemblea elegge, con votazione segreta scegliendo tra gli Associati, il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo.Tutte le cariche associative sono a titolo gratuito, hanno una durata di tre anni accademici e sono rinnovabili con le modalità stabilite dal Regolamento.
3) L’Assemblea è convocata dal Presidente di norma almeno una volta all’anno.
4) Si riunisce inoltre quando lo ritiene necessario il Presidente, il Consiglio Direttivo o a richiesta di almeno un decimo degli Associati; in quest’ultimo caso il Presidente deve convocare l’Assemblea entro quindici giorni dalla richiesta.
5) L’avviso di convocazione dell’Assemblea degli Associati, sia ordinaria che straordinaria, deve essere inviato con comunicazione indicante la data, l’ora, il luogo della riunione e l’ordine del giorno, oppure con un avviso in bacheca esposto in segreteria e nelle sedi dei corsi, almeno quindicigiorni prima della data fissata.
6) L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno il 50%+1 dei suoi componenti in prima convocazione e qualunque sia il numero dei presenti in seconda convocazione, da tenersi almeno un’ora dopo.
Sono ammesse deleghe ai sensi dell’art. 24 c. 3 del D.Lgs 117/17, come stabilito in Regolamento.
Delibera a maggioranza relativa dei votanti
7) L’Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze:
a) accetta le eventuali variazioni dello Statuto Nazionale.
b) elegge le cariche sociali, secondo quanto stabilito dal Regolamento.
c) nomina i Delegati a partecipare all’Assemblea Nazionale, secondo quanto stabilito dal Regolamento Nazionale.
d) approva il rendiconto gestionale e il bilancio preventivo, predisposto dal Consiglio Direttivo
e) approva la quota associativa annuale, proposta dal Consiglio Direttivo, comprensiva della quota associativa Nazionale.
f) delibera sulla non ammissibilità delle richieste di associazione e sui provvedimenti disciplinari predisposti dal Consiglio Direttivo.
g) delibera su ogni altro oggetto che non sia di competenza del Consiglio Direttivo o del Presidente.
8) L’Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione della maggioranza, metà più uno, degli associati e delibera a maggioranza dei presenti.
Sono ammesse le deleghe come previsto per l’Assemblea ordinaria.
9) L’Assemblea straordinaria ha le seguenti competenze:
a) modifiche statutarie
b) scioglimento dell’Associazione, ai sensi del successivo art. 19.
Art. 9 – Consiglio Direttivo
1) Il Consiglio Direttivo è composto da 5 a 15 membri. Dura in carica tre anni e sono rieleggibili ed è composta da:
a) Il Presidente;
b) Il Vice Presidente;
c) Il Direttore dei Corsi ed eventuale vice;
d) Il Segretario;
e) Il Tesoriere;
f) I Consiglieri nel numero stabilito dal Regolamento.
2) Al Consiglio Direttivo compete:
a) eleggere, su proposta del Presidente, nella prima riunione il/i Vice Presidente/i, il Segretario, il Tesoriere e il Direttore dei corsi;
b) proporre all’Assemblea la quota associativa annuale, comprensiva della quota associativa Nazionale;
c) curare la formazione del rendiconto gestionale e del bilancio preventivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli Associati;
d) deliberare le spese e gestire l’ordinaria e la straordinaria amministrazione, nel rispetto della normativa vigente;
e) formulare il programma dei corsi e dei laboratori;
f) elaborare proposte di modifica dello Statuto della Sede, da sottoporre all’Assemblea, e approvare i Regolamenti previsti;
g) adottare, in caso di assoluta urgenza, deliberazioni di competenza dell’Assemblea degli Associati sottoponendole alla ratifica nella prima riunione dell’Assemblea stessa;
h) disporre, secondo la gravità di fatti contestati, l’adozione a carico degli Associati e di coloro che prestano volontaria collaborazione con la Sede locale, di provvedimenti disciplinari da far ratificare all’Assemblea.
3) Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà dei Componenti e le deliberazioni devono essere prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente, nelle votazioni palesi.
Non sono ammesse deleghe.
Art. 10 – Il Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza legale della Sede locale ed ha il compito di:
a) convocare e presiedere l’Assemblea degli Associati e il Consiglio Direttivo, dirigendone i lavori;
b) proporre gli argomenti da sottoporre all’Assemblea degli Associati e formulare l’ordine del giorno per le riunioni del Consiglio Direttivo;
c) prendere le iniziative ed adottare i provvedimenti indispensabili per il buon funzionamento della Sede in attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
d) attribuire, in accordo con il Consiglio Direttivo,incarichi specifici delegando compiti particolari ai componenti del Direttivo e agli Associati competenti in materia.
Art. 11 – Il Vice Presidente
Il Vice Presidente Vicario, o il Vice Presidente, sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.
Art. 12 – Il Direttore dei Corsi
1) Il Direttore dei Corsi coordina l’attività culturale e didattica della Sede e presiede allo svolgimento dei corsi e laboratori decisi dal Consiglio Direttivo nonché ad ogni altra attività didattica e culturale, avvalendosi della collaborazione volontaria dei Docenti.
2) I Docenti, se non associati, sono iscritti nel registro dei Volontari.
Art. 13 – Il Segretario
1) Il Segretario redige i verbali dell’Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo, sottoscrivendoli assieme al Presidente. Dai verbali devono risultare le deliberazioni adottate e l’esito delle votazioni.
2) Cura la tenuta dei registri di cui al successivo art. 18.
3) Svolge le altre mansioni amministrative necessarie al buon funzionamento dell’Ufficio di Segreteria.
Art. 14 – Il Tesoriere
1) Il Tesoriere tiene tutti i registri contabili e la relativa documentazione nonché l’inventario dei beni di proprietà della Sede.
2) Provvede alla compilazione del rendiconto gestionale da presentare in tempo utile al Consiglio Direttivo, per la successiva approvazione da parte dell’Assemblea, entro 120 giorni.
3) Redige la relazione che accompagna il rendiconto gestionale illustrandola ai competenti Organi collegiali.
4) L’Associazione ha facoltà di aprire conti e depositi bancari e/o postali: l’accensione e l’utilizzo di tali conti e/o depositi intestati alla Sede Locale avverranno con firma singola del Presidente; il Tesoriere può essere delegato dal Presidente alla firma degli atti di ordinaria amministrazione.
Art. 15 – Rendiconto gestionale
1) L’anno accademico e finanziario ha inizio il 1° agosto e si chiude il 31 luglio dell’anno successivo, fatte salve le autonomie regionali.
2) E’ fatto obbligo di redigere un rendiconto, sottoscritto dal Tesoriere e dal Presidente da sottoporre al Consiglio Direttivo e successivamente all’approvazione dell’Assemblea degli Associati entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
3) L’associazione è senza fine di lucro ed è quindi fatto divieto di distribuire dei proventi agli Associati anche in forma indiretta. Eventuali avanzi di gestione devono essere reinvestiti a favore di attività istituzionali.
Art. 16 – Patrimonio
1) Il Patrimonio dell’Associazione è costituito:
a) dalle quote sociali;
b) da contributi o sovvenzioni, di Enti Pubblici e/o privati, per la realizzazione di obiettivi conformi agli scopi dell’Associazione;
c) dall’attività di raccolta fondi, secondo il disposto dell’art. 7 del D.Lgs 117/17.
d) da rimborsi per convenzioni
e) dai beni mobili ed immobili acquisiti;
f) da ogni altra entrata consentita dalla legge e accettata dall’Associazione.
Gli avanzi di bilancio non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli Associati, anche in forme indirette, e devono essere destinati unicamente al conseguimento delle finalità dell’Associazione.
2) Non sono ammesse distrazioni di fondi ad altri scopi se non quelli previsti dal presente Statuto.
Art. 17 – Gratuità delle prestazioni
Lo svolgimento delle cariche, delle funzioni e dei compiti previsti dal presente Statuto avviene gratuitamente, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute ed autorizzate.
Art. 18 – Libri Sociali
1) Sono previsti i seguenti libri sociali obbligatori:
a) libro degli Associati;
b) registro dei Volontari;
c) libro verbali Assemblea degli Associati;
d) libri verbali Consiglio Direttivo;
2) Di ogni riunione degli Organi dell’Associazione deve essere redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che deve essere letto e approvato all’inizio della successiva riunione.
3) I verbali e i documenti inerenti sono redatti e custoditi nella Sede sociale dal Segretario, che è garante della conservazione e della riservatezza.
4) Gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal Regolamento.
Art. 19 – Scioglimento della Sede Locale
1) Lo scioglimento della Sede è deliberato dall’Assemblea straordinaria degli Associati con la maggioranza del settantacinque per cento dei componenti.
2) Il Patrimonio viene devoluto alla Associazione Nazionale o ad altri Enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni dell’art. 9 del Dlgs. 117 del 3.07.2017.
3) In caso di scioglimento della Sede locale i verbali e la documentazione più importante devono essere trasmessi alla Segreteria Nazionale.
Art. 20 – Norme finali
Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa rinvio al Codice Civile, alle Leggi nazionali e regionali in materia, alla normativa per gli “Enti del Terzo settore” e allo Statuto dell’Associazione Nazionale
REGOLAMENTO DELLA SEDE LOCALE
Il presente Regolamento d’attuazione dello Statuto della Sede locale di GROSSETO ne costituisce complemento e, per la sua stessa natura, può essere modificato con delibera del Consiglio Direttivo.
Art. 1 – Denominazione - Sede
- Denominazione UNITRE, sigla, emblemi e marchio sono di proprietà dell’Associazione Nazionale e come prescritti dallo Statuto o dal Regolamento Nazionale.
- L’utilizzo in Sede Locale sia della sigla che del marchio ricade sotto la diretta responsabilità del Consiglio Direttivo.
- L’indicazione in Statuto della Sede locale è prescritta per Legge; la variazione di indirizzo non costituisce motivo di modifica statutaria.
Art. 2 – Adesioni
- Possono aderire all’associazione le persone fisiche, che avendo raggiunto la maggiore età, condividano le finalità sia dello Statuto Nazionale che di quello locale e facciano espressa domanda di adesione.
- Con l’iscrizione, accettata dalla Sede locale e annotata nel registro Associati locale e nazionale, l’Associato diviene a tutti gli effetti Associato anche della Associazione Nazionale Unitrè – APS.
- La quota annuale di associazione non è una quota di partecipazione ai corsi gestiti dall’UNITRE, ma rappresenta la quota di adesione all’Associazione della Sede locale, comprensiva della quota di adesione alla Associazione Nazionale Unitre.
- Essa non è mai trasmissibile e non è rimborsabile in caso di perdita della qualifica di Associato
- Gli Associati non in regola con il pagamento della quota annuale non decadono immediatamente dallo status di Associato ma vengono considerati “dormienti”. Tre anni di mancato pagamento della quota sociale comportano la perdita della qualifica di Associato; per riassociarsi occorre ripresentare una nuova domanda scritta.
Art. 3 – Associati
- Si considerano Associati alla Sede Locale:
a. Associati fondatori: sono i firmatari dell’atto costitutivo dell’Associazione e non possono perdere il diritto al voto, anche se non intervengono alle Assemblee.
b. Associati onorari: vengono nominati su proposta di almeno due Associati. La proposta, sentito il parere del Consiglio Direttivo, viene portata in Assemblea dal Presidente. Per l’approvazione è necessaria la maggioranza dei voti a scrutinio segreto. Il loro numero non può superare il 40% per cento degli Associati fondatori.
c. Associati docenti: che prestino la loro attività in modo gratuito e continuativo.
d. Tutti coloro cittadini, italiani e stranieri, che avendo raggiunto la maggiore età, chiedano di aderire alla Associazione per condividerne le attività.
- Tutti gli Associati sono tenuti al pagamento della quota di associazione nazionale. Il Consiglio Direttivo, nel determinare annualmente la quota Associativa locale, può proporre l’esenzione o il pagamento in misura ridotta della quota locale per alcune categorie o condizioni di Associati.
- Tutti gli Associati hanno diritto all’elettorato attivo e passivo
- Tutti gli Associati hanno diritto di accesso ai libri sociali, facendone semplice richiesta scritta al Presidente, che fisserà la modalità di consultazione, nel termine massimo di 20 giorni dalla richiesta.
Art. 4 - Assemblee degli Associati
- La partecipazione alla Assemblea ordinaria o straordinaria è un diritto/dovere di tutti gli Associati, ognuno con diritto a un voto.
- È ammessa la partecipazione per delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione, ad altro Associato. Ogni Associato può rappresentare sino a un massimo di tre Associati.
- Le votazioni sono normalmente palesi; sono segrete quando riguardano persone e per l’elezione degli Organi sociali.
- Nella convocazione dell’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può essere prevista l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica con modalità che consentano la verifica dell’identità dei votanti pur mantenendo il voto segreto.
- Per quanto riguarda le competenze dell’Assemblea e le modalità di convocazione si fa riferimento all’art. 8 dello Statuto locale.
Art. 5 – Commissione elettorale
- Contestualmente alla convocazione della Assemblea ordinaria per la elezione degli Organi della Sede - o in caso di Assemblea straordinaria - viene costituita dal Consiglio Direttivo una commissione elettorale formata da tre Membri, scelti fra gli associati e di cui uno con funzione di Presidente, scelti con compiti di:
a. organizzare le norme di voto, in particolare, se previsto, quello per corrispondenza o telematico;
b. controllare gli elenchi degli aventi diritto all’elettorato attivo e passivo;
c. raccogliere le candidature presentate alla Segreteria della Sede, almeno quindici giorni prima della data fissata per le elezioni;
d. assistere alle operazioni di voto, in modo da assicurarne il regolare svolgimento;
e. verbalizzare le operazioni di consultazione che dovranno avvenire subito dopo la chiusura dei seggi e proseguire fino al definitivo scrutinio delle schede e, quindi, alla proclamazione degli eletti;
f. depositare il verbale per i provvedimenti conseguenti.
- I membri della Commissione elettorale non possono essere candidati.
Art. 6 – Organi e cariche
- Sono Organi della Sede locale:
a. L’Assemblea degli Associati
b. Il Consiglio Direttivo ( 8 componenti)
c. Il Presidente
- Sono Cariche della Sede locale:
a. Il Presidente;
b. Il Vice Presidente;
c. Il Direttore dei corsi ed eventuale Vice;
d. Il Segretario;
e. Il Tesoriere;
f. I Consiglieri in numero 3.
Art. 7 - Consiglio Direttivo
- La nomina ha una durata triennale ed è sempre rinnovabile; decade quando viene a mancare la condizione di Associato all’Unitre.
- Il Consiglio Direttivo, con un preavviso di otto giorni, viene di norma convocato con ogni mezzo atto a garantirne la ricezione.
- Se il numero dei corsi da gestire lo giustifica, il Direttore dei Corsi può avvalersi della collaborazione, oltre che di un Vice Direttore, anche di una Commissione Didattica formata dai Docenti rappresentanti delle varie aree di insegnamento.
- Al Consiglio Direttivo possono essere invitati, senza diritto di voto, Associati o persone esterne particolarmente esperte sugli argomenti posti all’ordine del giorno.
- Il Consiglio Direttivo definisce l’Accademia di Umanità e ne nomina su proposta del Presidente, il Coordinatore.
Art. 8 – Accademia di Umanità
- L’Accademia di Umanità, in linea con le finalità previste dallo Statuto, concorre a realizzare le attività sociali, culturali, ricreative e assistenziali che integrano e ampliano l’azione didattica della Sede locale. Il Coordinatore coordina i Gruppi di lavoro degli Associati che, in spirito di puro volontariato, curano la biblioteca dell’Associazione e la partecipazione a spettacoli teatrali e di musica, organizzano viaggi e momenti di intrattenimento, seguono l’assistenza sociale, ecc.
Art. 9 – Norme didattiche
- I corsi ed i laboratori, per essere considerati tali, devono prevedere almeno sei lezioni anche con Docenti diversi.
- Per favorire una libera circolazione della cultura, non esistono piani di studio.
- Ogni Associato è libero di frequentare qualsiasi corso o laboratorio a propria scelta. Per ragioni tecniche di organizzazione il Consiglio Direttivo può, su proposta del Direttore dei Corsi, stabilire, per taluni corsi, un numero massimo o minimo di studenti.
- Per i corsi e laboratori, il Consiglio Direttivo, può determinare, oltre alla quota Associativa locale, una quota integrativa di partecipazione alle spese di gestione della specifica attività richiesta.
Art. 10 – Docenti
- La Sede locale per lo svolgimento delle proprie attività didattiche si avvale della collaborazione di Docenti volontari che possono essere Associati, volontari o, in alcuni casi, collaboratori esterni.
Art. 11 – Assistenti
- Qualunque Associato della Sede può fare l’Assistente ad un corso.
La sua opera consiste nel registrare la presenza dei -partecipanti e nello svolgere quei compiti di coordinamento tra studenti, docenti e Consiglio Direttivo per assicurare il regolare svolgimento della lezione, soprattutto sotto l’aspetto organizzativo.
Art. 12 – Autonomia delle Sedi locali
- Il versamento della quota Associativa a una Sede locale dà diritto a frequentare i corsi e le attività della Sede e non prevede la partecipazione alle attività di altre Sedi UNITRE.
- Eventuali convenzioni stipulate fra Sedi limitrofe possono prevedere la reciprocità di partecipazione degli Associati alle attività delle Sedi convenzionate, salvaguardando il diritto di priorità, nell’iscrizione ai laboratori o corsi, dell’Associato della Sede.